Segreteria Regionale SIULP Marche

- Art. 72 D.L. 112/2008

Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti d’età per il collocamento a riposo

giovedì 28 maggio 2009 di SIULP - Marche

Nel Provvedimento normativo (che è bene ricordare è stato approvato per rispondere ad esigenze di “razionalizzazione e stabilizzazione” della spesa pubblica), all’art.72 sono previsti, in relazione agli anni 2009/2010/2011, 3 (tre) Istituti che meritano un cenno d’attenzione:

  1. ESONERO DAL SERVIZIO;
  2. TRATTENIMENTO IN SERVIZIO; (v. nota [1] a fondo pagina)
  3. RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO CON ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA DI ANNI 40 (quaranta).

1. ESONERO DAL SERVIZIO

A) può essere chiesto dal dipendente nel corso del quinquennio antecedente alla data di maturazione dell’anzianità contributiva dei 40 anni;

B) la domanda va “formalizzata” all’Amministrazione entro il 1° marzo dell’anno di riferimento, purché, in corso di questo, egli raggiunga l’anzianità richiesta;

C) la domanda del dipendente è irrevocabile;

D) l’Amministrazione può o meno accogliere la richiesta sulla base delle proprie esigenze (anche funzionali e/o di riduzione di personale);

E) il dipendente in “esonero” (fino ad un massimo di 5 anni) non è tenuto ad alcuna prestazione lavorativa;

F) può svolgere prestazioni di lavoro autonomo;

G) riceve un trattamento economico pari al 50% di quello complessivamente goduto non suscettibile di rivalutazioni per effetto dei rinnovi contrattuali;

H) matura contributi “pensionabili” in misura intera;

I) è incentivato lo svolgimento di un’attività di volontariato;

L) se l’ attività di volontariato viene svolta in modo continuativo presso Enti e/o associazioni individuate da apposito Decreto Ministeriale E.F. (da individuare) la misura del trattamento economico temporaneo è del 70%;

M) al termine del periodo di “esonero” l’assegno previdenziale e la liquidazione verranno aggiornate come se l’interessato avesse continuato a svolgere la propria attività lavorativa.

2. TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

A) E’ facoltà del dipendente di chiedere la permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre il limite d’età per il collocamento a riposo;

B) l’Amministrazione, in base alla propria “discrezionalità amministrativa", può non accogliere la domanda;

C) l’interessato dovrà presentare istanza dai 24 ai 12 mesi antecedenti il compimento del limite d’età per il collocamento a riposo. (v. nota [1] a fondo pagina)

3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO PER COLORO CHE HANNO RAGGIUNTO L’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA DEI 40 ANNI

A) Per il personale dei Comparti Sicurezza e Difesa ed Esteri, al fine di tener conto delle peculiarità ordinamentali, tale istituto si applicherà in base alle modalità ed ai criteri che verranno stabiliti in appositi D.P.C.M. (di cui si attendono ancora gli schemi). (v. nota [2] a fondo pagina)

 

[1] IMPORTANTE: Con nota Dipartimentale 333-A/9806.H.I//2009 del 16/2/2009 a firma Capo della Polizia il “trattenimento in servizio” NON si applica agli appartenenti Ai ruoli della Polizia di Stato per effetto dell’art.4, comma 5 del D.Lgs. 23/12/93 n.546.

[2] Per una complessiva visione dell’argomento si consulti la circolare n.10 -Presidenza del Consiglio -Dipartimento Funzione Pubblica -Ufficio personale pubbliche amministrazioni, servizio trattamento personale e l’Amministrazione P.S..


Documenti allegati

Art. 72 D.L. 112/2008

28 maggio 2009
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Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti d’età per il collocamento a riposo