Segreteria Regionale SIULP Marche

- Sezione Polizia Stradale di Pesaro - Settimana lavorativa articolata su cinque giorni - Violazioni - Conferimento incarico dirigenziale - Atto illegittimo

sabato 23 ottobre 2010 di Marco Lanzi

AL MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA P.S.
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  = ROMA =

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP      = ROMA =


OGGETTO: Pesaro - Sezione Polizia Stradale.
Settimana lavorativa articolata su cinque giorni - Violazioni.
Conferimento incarico dirigenziale - Atto illegittimo.


Questa Segreteria Provinciale SIULP ritiene necessario chiedere un intervento dei competenti Uffici ispettivi del nostro Dipartimento in relazione alla situazione creatasi presso la Sezione Polizia Stradale di Pesaro.

Da tempo, oramai, questa Segreteria incontra notevoli difficoltà nei momenti di confronto sindacali con il Dirigente della Sezione Polstrada dott. CENTO, sia per la risoluzione delle problematiche minori sia per quelle di più ampio respiro quali la contrattazione decentrata, al punto che questa Segreteria è stata costretta più volte ad interessare e a richiedere il diretto intervento del Dirigente del Compartimento Polstrada Marche (dott. CASINI e dott. RAZZANO).

In particolare, evidenziamo che la contrattazione decentrata è stata siglata dopo ben cinque riunioni e soltanto grazie alla disponibilità manifestata dal Dirigente del Compartimento Polizia Stradale dott. RAZZANO, anche in contrasto con la volontà espressa dal dott. CENTO.

In sede di contrattazione decentrata è stato stipulato un accordo che prevede per il personale assegnato ai turni continuativi la possibilità di articolare la settimana lavorativa su cinque giorni.

Attualmente 11 Operatori in forza alla Sezione Polstrada effettuano la settimana corta secondo le tipologie stabilite in sede di accordo decentrato.

In particolare, alcuni Operatori effettuano la settimana corta con orario 08/14 e con due rientri pomeridiani di tre ore fissi mentre altri la effettuano svolgendo turni giornalieri di 7 ore e 12 minuti.

Il Dirigente della Sezione Polstrada ha manifestato, in tema di settimana corta e mediante disposizioni scritte, le seguenti interpretazioni (che si riportano integralmente):

  • nota del 7 ottobre 2.010 indirizzata ad un Sostituto Commissario e al Compartimento Polstrada: "Onde evitare incomprensioni circa la programmazione dei rientri pomeridiani si tiene a precisare quanto segue:- il punto 8 dell’Art. 7 dell’ANQ dispone: "La programmazione degli orari di lavoro deve essere disposta settimanalmente …. essa deve indicare .. .l’orario di lavoro giornaliero dei singoli dipendenti per l’effettuazione dell’orario d’obbligo settimanale. - La lett. B 1 dello comma dell’art. 9 dell’ANQ prevede che rientri devono essere programmati dal lunedì al venerdì.

Alla luce di quanto sopra, la sua richiesta del 12 febbraio 2010 nella quale indica i giorni fissi di rientro pomeridiano nelle giornate di giovedì e venerdì deve intendersi, ed è così che è stata intesa, e pertanto accolta, in sede di programmazione settimanale, nella misura in cui Ella presta servizio in tali giornate e fatte salve esigenze improrogabili di servizio. Diversamente Le verrebbe riconosciuto un infondato privilegio e si creerebbe una palese disparità di trattamento con tutti gli altri dipendenti della sezione";

  • disposizione indirizzata a tutto il personale della Sezione Polstrada e al Compartimento datata 9 ottobre 2010: "Si informa il personale che svolge servizio in regime di settimana corta della possibilità di proporre istanza indicando i giorni della settimana (da lunedì a venerdì) in cui ha intenzione di effettuare i due rientri settimanali, tenendo presente che in caso di coincidenza di un festivo in detto giorno non si recupererà il rientro, ed in caso di assenze per qualsiasi motivo non si applicherà più la detrazione di 1.12 ore ad assenza giornaliera. Si rappresenta inoltre che per l’organizzazione degli uffici, si avrà un’aliquota di personale che sarà in servizio il sabato e la domenica. Pertanto in caso di assenza pomeridiana verrà disposta a rotazione la copertura degli uffici onde poter coprire anche i pomeriggi infrasettimanali. Resta inteso che comunque chi verrà impiegato in servizi esterni dovrà recuperare l’orario previsto. Si rappresenta inoltre che in caso di recupero del riposo e del giorno libero l’assenza è di sei ore. La richiesta avrà validità annuale".

(Le evidenziazioni in grassetto sono state apposte da questa Segreteria)

Le due note sono chiaramente contraddittorie, in alcuni punti incomprensibili e, a nostro parere, contengono disposizioni in evidente contrasto con la normativa vigente.

L’attuale A.N.Q: siglato il 31 luglio 2009, a proposito della settimana articolata su cinque giorni prevede che "nel caso in cui la giornata programmata per il rientro coincida con un giorno festivo o di assenza legittima, non si procede al recupero delle ore di rientro.
Nei casi in cui il personale impiegato stabilmente nei servizi non continuativi debba essere impiegato, per particolari ed improrogabili esigenze di servizio, in servizi continuativi ovvero in servizi di ordine pubblico restano salvi i seguenti criteri:

  • impiego preferibilmente di personale che, secondo la pianificazione settimanale, non avrebbe dovuto effettuare il rientro nella medesima giornata;
  • non impiego di personale che abbia precedentemente effettuato servizio nella fascia 14,00/20,00;
  • non impiego nel turno 00,00/07;00 del personale che rientra dal congedo ordinario ovvero dal congedo straordinario".

Una recentissima nota a firma del Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali nr. 557/RS/01/23/2007 del 13.09.2010) ribadisce che ’Va ripartizione dell’orario d’obbligo settimanale in cinque giornate lavorative, costituendo una corretta articolazione del normale orario di lavoro, non determina alcun effetto nei confronti di vari istituti ad essa connessi.
Ciò comporta che eventuali giornate di assenza per qualsiasi causa (malattia, congedi ordinari, permessi sindacali, ecc.) sono da considerarsi nel loro intero esplicarsi anche nel caso in cui si verifichino in un giorno nel quale era stato stabilito il rientro pomeridiano previsto per il completamento dell’orario d’obbligo".

Inoltre, la circolare del Dipartimento della P.S. a firma del Capo della Polizia n.555/39/RS/01/113/3454 del 22.10.1998 chiaramente precisa che:

  • il rientro coincidente con un giorno festivo non deve essere recuperato;
  • per gli uffici che hanno necessità di rimanere aperti anche il sabato e la domenica devono essere individuate le aliquote nei limiti strettamente necessari per assicurare la funzionalità dell’ufficio;
  • qualora un dipendente venga impiegato nel giorno di rientro in un servizio continuativo espleterà per quel giorno solo l’orario di servizio previsto nel nuovo impiego.

La normativa vigente in materia di settimana articolata su cinque giorni lavorativi è chiara e prevede quasi tutte le fattispecie concrete possibili.

Riteniamo che il Dirigente della Sezione Polstrada abbia dato delle disposizioni scritte illegittime e in evidente violazione della normativa vigente.

Con la nota del 7 ottobre, ha praticamente disposto il recupero delle ore di rientro fisse che il suo diretto collaboratore non aveva svolto per assenze legittime.

Inoltre ha considerato tale diritto, più volte sancito da norme contrattuali e circolari ministeriali, un infondato privilegio.

Con la disposizione successiva ha disposto che il personale che svolge un orario di lavoro articolato in cinque giorni lavorativi e viene impiegato in servizi esterni ha l’obbligo di recuperare l’orario previsto, quando una circolare a firma del Capo della Polizia dice esattamente il contrario.

Altresì, è incomprensibile dal punto di vista operativo e funzionale, la disposizione del Dirigente che obbliga i dipendenti assegnati a uffici burocratici amministrativi a dover assicurare un’aliquota di personale nelle giornate di sabato e domenica nonché a coprire tutti i pomeriggi.

Quasi tutti gli uffici, al pari di quelli simili della Questura e dei Commissariati, non hanno nessuna reale necessità di assicurare la loro apertura di sabato e domenica e nell’arco di tutta la giornata.

Infine, in data 8 ottobre 2010, il Dirigente della Sezione Polstrada di Pesaro ha personalmente conferito l’incarico di Direzione della Sezione a un Sostituto Commissario, in quanto si sarebbe assentato per un ciclo di cure termali.

La normativa vigente non prevede assolutamente che un Sostituto Commissario possa svolgere le funzioni di un Primo Dirigente. A nostro parere, il Dirigente della Sezione Polstrada avrebbe dovuto semplicemente informare della sua assenza il Dirigente del Compartimento che, in assenza di Funzionari in forza alla Sezione, è l’unico ad avere titolo nel conferimento dell’incarico di Direzione della Polizia Stradale di tutta la Provincia.


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