Quando nel 1995 fu varata la legge che “riorganizzava” la previdenza italiana ci fu detto che finalmente avremmo avuto un articolato che, poggiando su “tre gambe” (pubblico – privato e piani previdenziali integrativi) e rispettando il binomio costi/benefici, avrebbe soddisfatto, al contempo, sia le esigenze di cassa che le legittime aspirazioni dei destinatari delle prestazioni. Bene, a più di due lustri dall’approvazione della Legge 335/95 citata, dense nubi si “affacciano” all’orizzonte. Per rispetto di chi presta attenzione a questo scritto, richiamo l’attenzione, per il momento, su due questioni comunque di attualissima analisi:
- il cd. T.F.R. (Trattamento di fine Rapporto) e il suo collegamento con la problematica dei fondi pensioni integrativi;
- la revisione dei “coefficienti di trasformazione” per le prestazioni contributive sulla base delle modifiche delle c.d. tabelle di mortalità.
-Riguardo al punto 1), il Trattamento di fine rapporto e dell’opportunità della sua destinazione ai cd. fondi pensione (indennità che è assente per gli operatori della sicurezza che hanno invece il c.d. Trattamento di fine servizio o liquidazione e per ciò stesso godranno dei futuri benefici della Riforma ancor più in là nel tempo), non ci convince l’enfasi con cui Maroni ed il Governo hanno salutato la recente Riforma “adesso per allora”.
Sottolineare l’importanza e l’urgenza dell’Articolato e poi rimandare l’attuazione a dopo il 2008 sembra una cosa incomprensibile. Recuperi fiscali derivanti dal versamento dei premi delle parti contrattuali (datore di lavoro + lavoratore) uniti alla fiscalità di vantaggio all’atto della liquidazione delle prestazioni avrebbero permesso al singolo di godere di un trattamento integrativo previdenziale migliore in termini di rendita del TFR/TFS (v.tabella) ed al contempo di recuperare in % quanto tolto all’assegno vitalizio con il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo.
| MEDIA ANNO 2004 | MEDIA ANNO 2003 | |
| Media fondi chiusi già operativi | 4.5% | 4.4% |
| Rivalutazione netta TFR | 2.5% | 3.2% |
- Per ciò che concerne il punto 2), la revisione dei coefficienti di trasformazione (quelli che permettono di trasformare i singoli “ammontare contributivi individuali” in assegni annui pensionabili e che la legge 335/95 prevede per ogni anno anagrafico dai 57 ai 65 anni) è contemplata al comma 11 dell’art.1 della Legge citata.
Se la formula matematica da cui si ottiene questo coefficiente è complicata, l’idea di fondo è semplice: l’entità della pensione deve essere commisurata, oltre che ai contributi versati, all’arco di tempo per cui presumibilmente se ne godrà.
Da questo principio segue l’esigenza della revisione dei coefficienti in questione all’allungamento dell’età media. Sulla base del più recente scenario di previsioni ISTAT la riduzione dei coefficienti e quindi dell’importo dell’assegno vitalizio è destinato ad andare incontro ad una riduzione intorno al 5%.
Il grande rischio che ci si presenta è che posticipando a data futura la realizzazione del punto 1) e rispettando la tempistica del punto 2) citati, l’adozione formale di essi vanifichi nella sostanza la possibilità di godere di prestazioni future dignitose.
Ora, siccome si ragiona su “denari” appartenenti agli operatori, (e non certo ai partiti politici) a Noi spetta l’attivazione e la vigilanza sul… nostro futuro!!




