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Nuovo A.N.Q. – Incontro 1 ) DEROGHE ART. 7 C. 6 A.N.Q.
Contrattazione delle sottonotate variazioni all’orario di lavoro:
- deroga alle previsioni dell’art. 9 nr. 1 punto a.1) ANQ, che prevedono che ogni dipendente non possa effettuare più di due turni pomeridiani la settimana. In particolare si ritiene per la Squadra Mobile, la DIGOS e, in caso di particolari necessità, per il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, utile la possibilità di effettuare nr. 3 turni pomeridiani ed in casi eccezionali nr. 4 turni pomeridiani.
Omissis
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L’Amministrazione locale (Questura), ancora prima che venga diramata la circolare attuativa definita e concordata tra l’Amministrazione centrale e le strutture nazionali delle OO.SS. firmatarie dell’A.N.Q., fissa un incontro con le strutture provinciale delle Organizzazioni Sindacali, per il 02 ottobre p.v., ai fini della contrattazione decentrata.
Nella comunicazione, l’Amministrazione propone la deroga in pejus dell’art. 9 lettera a1) nuovo A.N.Q. e relativamente sul punto: “fermo restando che ogni dipendente potrà effettuare non più di due turni pomeridiani la settimana”.
Al di là delle oggettive esigenze operative di alcuni settori (es. Squadra Mobile – Scientifica – Poliziotto di Quartiere) di una piccola Questura come quella di Macerata, per le quali, poter far effettuare più di due turni pomeridiani la settimana, potrebbe essere indispensabile e, probabilmente, anche di interesse per il personale stesso, quello che oggi si sta analizzando preliminarmente è se, sul piano giuridico, ciò sia fattibile.
Qualche sospetto in tal senso, noi del Siulp di Macerata, ce l’abbiamo!
Una delle caratteristiche essenziali del diritto del lavoro è quella di porre rimedio all’inferiorità economico – sociale del lavoratore e al suo stato di subordinazione durante il rapporto, garantendogli condizioni minime inderogabili.
Nell’ambito del predetto diritto, l’apporto creativo della giurisprudenza appare assai rilevante tant’è, che è di tipica costruzione giurisprudenziale il “principio di favore verso il lavoratore”, quale criterio ordinatore delle fonti del diritto del lavoro.
Bisogna rilevare, in modo particolare, poi, che in questo ambito del diritto, la tutela delle condizioni di lavoro è affidata, spesso e volentieri, alla contrattazione collettiva, la quale può considerarsi espressione del principio di libertà sindacale (art. 39 Cost.).
La funzione della contrattazione collettiva (nazionale in questo caso) è proprio quella, infatti, di stabilire minimi di trattamento economico e normativo migliorativi rispetto a quelli fissati dalla legge. E’ pur vero che, per quanto ci riguarda, sia la legge (art. 24 comma 5 D.P.R. 164/2002 per quanto riguarda l’A.N.Q.) sia l’A.N.Q. (per quanto riguarda la contrattazione decentrata), prevedono espressamente l’impossibilità di prevedere oneri finanziari aggiuntivi.
Riprendendo il tema principale, sarebbe quindi fattibile, sotto il profilo giuridico, poter derogare una tutela minima coattiva senza che ciò sia espressamente previsto dalla Contrattazione collettiva nazionale (vedesi es. ipotesi art. 9 comma 8 A.N.Q.)?
La dicitura “fermo restando che ogni dipendente potrà effettuare non più di due turni pomeridiani la settimana” come la dobbiamo interpretare? …. Un vero e proprio nuovo vincolo di tutela che non era previsto nel precedente A.N.Q.?
Se ciò fosse consentito (quello che in sostanza l’Amministrazione locale ci chiede), si potrebbe addirittura ipotizzare, con una deroga a livello territoriale, per esempio, la turnazione per i servizi continuativi esterni, articolata in cinque turni settimanali - 22/07 – 07/14 – 14/22 (articolo 8 lettera b), nonostante il vincolo – solo per quelli interni.. ….. credo proprio di no!
Di fronte ad una serie di “legittimi sospetti” così rilevanti per l’esito della futura contrattazione decentrata, non sarebbe il caso di attendere la circolare attuativa del Dipartimento?
Aspettiamo notizie….




